PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di un'area franca urbana nel comune di Lamezia Terme).

      1. È istituita un'area franca urbana nel comune di Lamezia Terme, di seguito denominata «area franca urbana».
      2. L'area franca urbana è delimitata dal comune di Lamezia Terme, sentita la regione Calabria, secondo criteri socio-economici deliberati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Benefìci fiscali).

      1. Ai contribuenti che, nel periodo compreso tra il 1o giugno 2007 e il 31 dicembre 2011, realizzano nell'ambito dell'area franca urbana nuove attività economiche ovvero esercitano attività economiche già avviate si applica l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l'imposta sul reddito delle società (IRES), sui redditi prodotti dalle citate attività economiche, con le modalità di cui al comma 2.
      2. Al fine di cui al comma 1 i redditi conseguiti nell'esercizio delle attività economiche dai soggetti ivi previsti sono soggetti ad un'imposizione sul 40 per cento del loro ammontare nei primi due anni di attività, sul 60 per cento nel terzo e nel quarto anno e sull'80 per cento nel quinto anno del periodo di cui al citato comma 1.
      3. I benefìci fiscali previsti dal comma 2 spettano qualunque sia la forma giuridica della società o il settore di attività esercitato.

 

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Art. 3.
(Requisiti per l'ottenimento dei benefìci fiscali).

      1. Per ottenere i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 l'impresa deve soddisfare cumulativamente i seguenti requisiti:

          a) impiegare non più di cinquanta lavoratori dipendenti alla data del 1o giugno 2007;

          b) aver realizzato un volume di affari non superiore a 10 milioni di euro;

          c) avere un bilancio non superiore a 10 milioni di euro;

          d) avere il proprio capitale o i propri diritti di voto non detenuti, direttamente o indirettamente, per una quota pari al 25 per cento, da un'impresa o da più imprese congiuntamente il cui volume di affari annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio supera i 45 milioni di euro;

          e) l'attività principale esercitata non deve riguardare i settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada di merci.

Art. 4.
(Requisiti di localizzazione geografica).

      1. Condizione essenziale per la concessione dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2 è la presenza nell'area franca urbana di negozi, studi, officine o impianti che consentano all'imprenditore di esercitare un'attività economica e di conseguire introiti professionali.
      2. È, altresì, condizione essenziale per la concessione dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2, l'esercizio di un'attività economica effettiva concretizzata dalla presenza nel territorio delimitato in area franca urbana, nonché l'effettuazione di

 

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atti direttamente collegabili all'attività esercitata.
      3. Qualora l'attività di un contribuente sia localizzata nell'area franca urbana, ma la sua attività si svolga in tutto o in parte fuori di essa, i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 si applicano se tale contribuente ha alle dipendenze almeno dieci lavoratori a tempo indeterminato impiegati nei locali destinati all'attività o se il volume di affari è realizzato, per almeno il 45 per cento, nei confronti di clienti situati nell'area franca urbana.

Art. 5.
(Ambito di applicazione dei benefìci fiscali).

      1. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 si applicano relativamente ai redditi dichiarati nel periodo di imposta considerato diminuiti dei seguenti proventi che rimangono imponibili secondo il regime ordinario:

          a) utili di società non derivanti da attività esercitate nell'area franca urbana;

          b) ricavi derivanti da sovvenzioni, da atti di liberalità e da rinunce di crediti;

          c) ricavi derivanti da operazioni finanziarie;

          d) ricavi derivanti da diritti di proprietà industriali o commerciali, quando tali diritti non derivano da attività esercitate nell'area franca urbana.

      2. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 non si applicano alla creazione di attività nell'area franca urbana conseguente al trasferimento di un'attività precedentemente esercitata da un contribuente che aveva goduto dell'esonero previsto dal citato articolo 2 nei cinque anni precedenti il trasferimento, nonché ai contribuenti che creano un'attività nell'ambito di un trasferimento, di una concentrazione o di una ristrutturazione dell'attività precedentemente esercitata nell'area franca urbana.

 

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Art. 6.
(Esclusioni dei benefìci fiscali).

      1. I benefìci fiscali di cui all'articolo 2 non si applicano qualora le dichiarazioni ai fini dell'IRPEF o dell'IRES non siano state presentate entro i termini previsti dalla legislazione vigente in materia o il contribuente sia stato sottoposto ad accertamento fiscale per evasione o elusione fiscale.
      2. Non possono usufruire dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2 coloro che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i reati previsti dagli articoli 416, 416-bis e 416-ter del codice penale.

Art. 7.
(Ente gestore dell'area franca urbana).

      1. È istituito un consorzio di gestione dell'area franca urbana denominato «Consorzio per lo sviluppo dell'area franca urbana di Lamezia Terme».
      2. Il Consorzio di cui al comma 1 è costituito dal comune di Lamezia Terme, dalla provincia di Catanzaro e dalla regione Calabria ed è regolato da un proprio statuto.
      3. Al Consorzio di cui al comma 1 possono aderire, a decorrere dalla data della sua costituzione, gli enti economici e privati rappresentativi delle categorie sociali interessate alle attività nell'area franca urbana, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le associazioni degli industriali e delle imprese e gli istituti di credito operanti nel territorio della regione Calabria.
      4. Organo del Consorzio di cui al comma 1 è il comitato di gestione, di cui fanno parte:

          a) due rappresentanti designati dal comune di Lamezia Terme;

          b) un rappresentante designato dalla provincia di Catanzaro;

 

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          c) un rappresentante designato dalla regione Calabria;

          d) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;

          e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

          f) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Catanzaro;

          g) un rappresentante per ognuna delle associazioni di categoria che operano nell'area franca urbana designato dalla rispettiva associazione.

      5. I rappresentanti di cui al comma 4 non devono avere riportato condanne per delitti.
      6. Il presidente del comitato di gestione di cui al comma 4 è eletto tra i componenti del comitato con il voto dei medesimi e dura in carica per cinque anni.
      7. Il comitato di gestione di cui al comma 4 ha compiti di indirizzo, di controllo e di governo dell'area franca urbana e, in particolare, provvede:

          a) a informare e fornire consulenza alle persone private e alle imprese che intendono usufruire dei benefìci fiscali di cui all'articolo 2;

          b) a revocare i benefìci fiscali di cui all'articolo 2 su segnalazione del comando del Corpo della guardia di finanza, costituito ai sensi dell'articolo 8, in caso di mancato rispetto o violazione delle disposizioni della presente legge;

          c) a controllare il possesso dei requisiti previsti ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6 da parte delle aziende che intendono esercitare la propria attività nell'area franca urbana e a dichiarare l'eventuale decadenza dai benefìci fiscali di cui all'articolo 2 qualora vengano meno i citati requisiti;

          d) a verificare la congruenza, sotto il profilo del rapporto costi-benefìci, delle attività economiche esercitate nell'area franca urbana;

 

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          e) a formulare proposte per lo sviluppo e l'incremento degli insediamenti produttivi nell'area franca urbana e a predisporre il relativo piano annuale, anche sulla base delle verifiche attuate ai sensi della lettera d).

Art. 8.
(Comando del Corpo della guardia di finanza).

      1. Al fine di effettuare gli accertamenti fiscali previsti dall'articolo 7, comma 7, lettera b), nel territorio dell'area franca urbana è costituito un apposito comando del Corpo della guardia di finanza.
      2. Il comando di cui al comma 1 opera sul territorio dell'area franca urbana a tutela degli insediamenti produttivi e delle attività economiche dell'area franca urbana, con i poteri e le funzioni ad esso attribuiti dalla legislazione vigente.

Art. 9.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2007, a 150 milioni di euro per l'anno 2008 e a 150 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.